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A.P.E. - Attestati di Prestazione Energetica

Che cosa sono gli Attestati di Prestazione Energetica?

Gli Attestati di Prestazione Energetica, (A.P.E.) è un documento che viene redatto da un tecnico abilitato, dove vengono descritte le caratteristiche dell’unità immobiliare attraverso l'assegnazione delle classi energetiche che posso variare da una classe G, la peggiore, a una classe A4, la migliore. Quantifica una più probabile spesa energetica attraverso un valore calcolato in kWh/m²anno. Questo documento è obbligatorio per legge.

Quando devono essere redatti?

Secondo la normativa vigente, in particolare nel D.M. 26/06/2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) in conformità alla direttiva 2002/91/CE, e successive modifiche l’attestato di prestazione energetica ( A.P.E.) deve essere redatto, quando bisogna fare un passaggio di proprietà (compravendita, a titolo oneroso), donazione (passaggio a titolo gratuito), locazione (contratti d’affitto), annunci pubblicitari di vendita o per locazione, per ristrutturazioni, e per nuove costruzioni. Qualora l’attestato non viene redatto per le sopra indicate tipologie, si rischiano delle sanzioni pecuniarie.

Quali sono gli Obblighi e quale documentazione occorre per l redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica?

Per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica occorre aver svolto il corso di formazione come certificatore energetico.

È obbligatorio effettuare il sopralluogo all’interno dell’edificio, oggetto dell’attestato.

Al fine inviare e rendere valido il certificato bisogna essere in possesso del libretto della caldaia e il certificato del controllo dei fumi, sia per gli impianti autonomi ed impianti centralizzati.

Chi può redigere l’A.P.E. senza essere in possesso dell’attestato di formazione ai fini della certificazione energetica per gli edifici?

In riferimento alla D.G.R. n.398/2017 e al D.P.R. n.75/2013, possono redigere l’A.P.E. senza dover frequentare uno specifico corso di formazione (80 ore), tutti i tecnici professionisti - quali Architetti, Ingegneri, Geometri (C9), Periti Industriali (C1 e C3), Periti Agrari o Agrotecnici (C8) - iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, quindi, in possesso di abilitazione professionale nei campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, ad eccezione di:

  • architetti iscritti all’Ordine di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, che esercitano “le attività del paesaggista, del pianificatore territoriale, del conservatore dei beni architettonici ed ambientali e del pianificatore junior”;

  • ingegneri di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, “iscritti all’albo nel settore c) dell’informazione.

Per un maggior dettaglio dei diplomi e delle classi relative alle lauree magistrali e specialistiche, si rimanda all’Allegato A) della DGR n.398/2017.

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Chi deve frequentare il corso di formazione abilitante ai fini della certificazione energetica degli edifici?

Dovranno frequentare il corso di formazione abilitante (80 ore) e conseguire l’attestazione ai fini della certificazione energetica per gli edifici:

  • i tecnici professionisti, quali Architetti, Ingegneri, Geometri (C9), Periti Industriali (C1 e C3), Periti Agrari o Agrotecnici (C8) non in possesso di abilitazione professionale;
  • i tecnici in possesso di diploma di istruzione tecnica con indirizzi diversi da quelli sopraindicati;
  • i tecnici professionisti in possesso delle lauree magistrali ovvero specialistiche quali ad esempio fisica, matematica, scienze chimiche, scienze della natura, scienze e tecnologie geologiche, scienze geofisiche, scienze e tecnologie fisiche, scienze e tecnologie chimiche, scienze matematiche.

Per un maggior dettaglio dei diplomi e delle classi relative alle lauree magistrali e specialistiche, si rimanda all’Allegato A) della DGR n.398/2017.

Dovranno, altresì, frequentare il corso abilitante:

  • gli architetti iscritti all’Ordine di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, che esercitano “le attività del paesaggista, del pianificatore territoriale, del conservatore dei beni architettonici ed ambientali e del pianificatore junior”;
  • gli ingegneri di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 75/2013, “iscritti all’albo nel settore c) dell’informazione.
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